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Un posto di blocco della Polizia stradale
FIRENZE – La guida senza patente non è più reato da oggi 6 febbraio 2016. Non tutti se lo ricordano, ma la disposizione rientra tra le «depenalizzazioni» disposte dal governo Renzi il 16 gennaio scorso, quando (Decreto Legislativo n°8/2016) fu decisa la trasformazione in illeciti amministrativi di diversi reati, per i quali era prevista tutte la sola pena della multa o dell’ammenda.
Nei giorni scorsi il ministero dell’Interno ha diramato una circolare a tutti gli enti interessati per chiarire i termini del provvedimento che, per il codice della strada, riguarda (articolo 116) le sanzioni per la guida senza patente. Obiettivo è di togliere carta dai Tribunali, ma soprattutto prendere soldi subito da un guidatore non in regola piuttosto che, dopo averlo fermato, rimetterlo in strada con una denuncia, che – specie per gli stranieri – lasciava il tempo che trovava.
SOGGETTI INTERESSATI – Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida come pure i conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. A questi si aggiunge anche chi guida con una patente diversa da quella prescritta.
SANZIONE – multa da 5.000 euro a 30.000 euro (come previsto dall’articolo 1, comma 5 b del citato DL 8/2016). Se però si paga entro 60 giorni viene applicato il minimo di 5000 euro, indipendentemente dalla cifra sanzionata. Ma non basta. Se il trasgressore paga entro 5 giorni, ha diritto ad un ulteriore sconto del 30%: paga 3.500 euro e se la cava rapidamente. Resta invariato (meno male) il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
COSA CAMBIA – In precedenza era prevista una multa fino a 9.032 euro e nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applicava la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni era competente il tribunale, mentre adesso lo è l’autorità di pubblica sicurezza.
DECORRENZA : la nuova normativa entra in vigore oggi 6 febbraio 2016. Riguarda solo gli illeciti commessi da oggi in avanti e non è retroattiva.
Scarica qui la Circolare del Ministero dell’Interno Febbraio 2016, che contiene precisazioni anche per i casi di reiterazione dell’infrazione per guida senza patente, incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente, guida senza patente da parte di persone sottoposte a misure di prevenzione.