Caso Magherini, il testo integrale delle motivazioni della sentenza di primo grado

Il palazzo di giustizia di Firenze

Interno del palazzo di giustizia di Firenze

FIRENZE – Pubblichiamo il testo completo delle motivazioni della sentenza di primo grado sulla morte di Riccardo Magherini avvenuta a Firenze nella notte tra il 2 e 3 marzo 2014. Il Tribunale di Firenze, in data 13 luglio 2016, ha condannato tre carabinieri per omicidio colposo. Assoluzione invece per un altro carabiniere e per due volontarie della Croce Rossa Italiana. Il 10 ottobre 2016 sono state depositate in cancelleria le motivazioni. Dato per certo il ricorso in appello, sia della difesa che delle parti civili.

Condanne e assoluzioni

Erano stati condannati a 7 mesi (il pm Luigi Bocciolini ne aveva chiesti 9) il maresciallo capo Stefano Castellano e l’appuntato Agostino Della Porta. Condannato a 8 mesi l’appuntato scelto Vincenzo Corni, per il quale il pubblico ministero aveva chiesto 9 mesi più 1 mese per percosse, accusa quest’ultima da cui è stato prosciolto, per difetto di querela. Assolto invece l’appuntato Davide Ascenzi. Quest’ultimo è il carabiniere che Magherini – durante la fase di resistenza all’arresto – aveva colpito al volto con una mano al cui polso c’era già una manetta e che, per riprendersi, era rimasto indietro rispetto ai colleghi. Assoluzione piena anche per Claudia Matta e Janeta Mitrea, due volontarie della Croce Rossa inviate sul posto dal 118. Per la prima il pm aveva chiesto la condanna a 9 mesi per ritardo nei soccorsi e l’assoluzione per la seconda.

La colpa dei carabinieri: omissione

Nelle motivazioni alla sentenza (oltre 120 pagine), il giudice monocratico Barbara Bilosi ha evidenziato come «il rimprovero di colpa da muovere ai tre militari sia esclusivamente di tipo omissivo, per avere negligentemente tenuto Magherini nella posizione prona per il tempo successivo all’intervenuta condizione di quiete». Un tempo che «questo giudice ritiene ingiustificato per l’assenza di segni vitali da parte del Magherini, che imponeva invece ai militari di intervenire ovvero di far intervenire il personale del 118, anzichè attendere passivamente l’arrivo dell’auto medica nella cocciuta convinzione che Magherini, pur divenuto immobile e silenzioso, dovesse comunque essere sedato».

La scena del fatto

Entrando nello specifico della vicenda, la giudice Bilosi evidenzia (pag. 106) che

  • «Magherini era in una condizione pesante di intossicazione acuta per l’assunzione di stupefacenti ed in preda ad un delirio allucinatorio manifestatosi prima dell’intervento delle forze dell’ordine;
  • l’intervento dei militari era legittimo e giustificato – come si e accertato dalle dichiarazioni dei numerosissimi testi oculari – dalla necessità di bloccarlo, per salvaguardare la sua incolumità e quella pubblica e, quanto meno, di identificarlo, essendosi comunque reso autore di un reato per il quale e previsto l’arresto in flagranza (furto aggravato dalla violenza sulle cose ovvero rapina con violenza alla persona);
  • non è stato adoperato alcuno strumento offensivo;
  • Magherini è stato colpito con due calci dal Comi (uno dei Carabinieri condannati n.d.r.) che non hanno spiegato alcuna efficacia causale sul decesso;
  • all’intero svolgimento della vicenda ha assistito una pletora di persone ed un intero quartiere;
  • risulta del tutto infondata la tesi di presunti tentativi di depistaggio, asseritamente posti in essere dagli odierni militari e, comunque, dal Nucleo investigativo al quale sono state assegnate le indagini immediatamente assegnate, su proposta dello stesso Castellano;
  • il PM è stato avvertito immediatamente dopo il decesso avvenuto al Pronto Soccorso, dove Magherini era stato trasportato su decisione del medico intervenuto sul posto;
  • non risulta da alcun atto che i militari abbiano liquidato la vicenda attribuendo la morte alla intossicazione da stupefacenti, fermo restando che le lesioni riportate dal Magherini non possono essere in alcun modo ricondotte ad un’azione dei militari che, ad eccezione dei due calci privi di efficienza causale sul decesso, non lo hanno picchiato, percosso, leso in alcun modo, come emerso nettamente nella c.t. medico legale disposta dal PM e come oggettivamente confermato dalla condotta autolesionistica tenuta dal Magherini che quei segni – dalla difesa di PC reiteratamente e indomitamente ricondotti (anche sbandierando una gigantografia· del suo volto nel corso del dibattimento) a condotte dolose e colpose poste in essere dai militari – sono stati causati dallo sfregamento del volto sull’asfalto, dall’uso delle manette, dall’inginocchiamento in terra volontario e ripetuto e dallo sfondamento di due vetrine con il corpo»
Critiche verso la difesa delle parti civili

«La compensazione delle spese (processuali n.d.r.) nella misura indicata – indica quindi la giudice Bilosi – è (…) conseguenza, diretta, della strategia processuale adoperata dai difensori delle parti civili , che hanno preteso di assimilare sui piano fattuale e giuridico con assoluta e cieca determinazione situazioni in tutto differenti, alimentando aspettative eccessive nei propri assistiti e, di conseguenza, tensioni del tutto inopportune nei confronti delle forze dell’ordine, di cui hanno sostenuto la “brutalità di quell’intervento” ritenuto infine causa esclusiva del decesso, avendo essi svalutato qualsiasi altra componente, ignorando in assoluto il canone di giudizio del favore del dubbio per l’imputato».

 

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Firenze, condannati 3 carabinieri per la morte di Riccardo Magherini

 

 

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Sandro Addario

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