Ricorre al Tar contro l’ordinanza anti prostituzione del Sindaco di Firenze

Il Tar della Toscana chiamato a giudicare l’ordinanza anti prostituzione del Comune di Firenze

FIRENZE – C’era da aspettarselo. Il Tar della Toscana esaminerà la legittimità dell’ordinanza anti prostituzione del Comune di Firenze, firmata dal sindaco Dario Nardella il 14 settembre e finita sulle prime pagine della stampa nazionale. Talk show televisivi compresi. Il titolo più ricorrente era «Arresti per i clienti delle prostitute».

DAVANTI AL TAR

Ad appena una settimana di tempo ecco il primo ricorso. Un avvocato fiorentino, Francesco Bertini, ha notificato il 21 settembre al Comune di Firenze e al Ministero dell’Interno la presentazione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Non solo ma, il giorno 22, ha anche trasmesso allo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella e al prefetto del capoluogo toscano Alessio Giuffrida un’istanza di annullamento della discussa ordinanza. Della serie: provveda il sindaco o, in mancanza, il prefetto quale suo «superiore» gerarchico, in quanto il Sindaco ha agito come ufficiale di governo.

VIOLATA LA COSTITUZIONE

Su cosa di basa il ricorso dell’avvocato Bertini? Prima di tutto perché, secondo il legale fiorentino, sarebbe stata violata una serie di norme costituzionali. Un sindaco, spiega l’avvocato, può emettere, in qualità di ufficiale di governo, un’ordinanza «contingibile ed urgente». Si tratta di provvedimenti eccezionali presi per prevenire ed eliminare singoli pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Ma – per giurisprudenza costante – si tratta di ordinanze a carattere temporaneo e, soprattutto, nel «rispetto dei principi generali dell’ordinamento» come sancisce il Testo Unico sugli Enti Locali (Tuel) all’articolo 54.

Nessun potere straordinario ai sindaci dunque, che non possono sostituirsi al Parlamento su materie di competenza nazionale. Nella presentazione dell’ordinanza, il sindaco di Firenze Dario Nardella l’aveva motivata con la volontà di arginare lo sfruttamento della prostituzione. Ma aveva insistito anche sul fatto che tale potere gli derivava dal nuovo decreto sicurezza del ministro dell’Interno Marco Minniti.

IL DECRETO MINNITI

L’avvocato Bertini, amministrativista, la pensa diversamente. Il decreto Minniti n°20 del 2017 – spiega – specifica tra l’altro che «i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti. «Il decreto – insiste Bertini – non attribuisce poteri eccezionali ai sindaci, ma ne limita, cioè circoscrive, l’ambito delle ordinanze contingibili e urgenti. Anche la Relazione parlamentare alla legge di conversione del Decreto Minniti spiegava che la norma intendeva circoscrivere i poteri dei Sindaci, al fine di adeguare la norma ad alcune sentenze della Corte Costituzionale».

CLIENTI DELLE PROSTITUTE

Nello specifico caso, l’ordinanza Nardella del 14 settembre 2017 – senza scadenza – vieta la prostituzione sul territorio cittadino («in tutta la città» quindi non solo in strada) e prospetta ai «clienti» sanzioni penali ai sensi dell’articolo 650 cp, per non aver rispettato un provvedimento dell’autorità. Ma c’è già la legge Merlin (l. 75 del 1978) – ricorda l’avvocato Bertini – che punisce lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento, ma non vieta la prostituzione. In questo affiancata dalle norme del Codice penale in materia di tratta e schiavitù. «Il decreto Minniti dunque non deroga a questi principi né potrebbe farlo. Non amplia ma circoscrive i poteri di ordinanza dei sindaci. Altrimenti sarebbe costituzionalmente illegittimo». La questione legale è solo all’inizio. E il ricorso al Tar dell’avvocato Bertini – c’è da ipotizzare – è destinato a non restare un caso isolato.

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Sandro Addario

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