Sentenza Magherini, ecco perché la Cassazione ha assolto 3 carabinieri

La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva sul caso Magherini

La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva sul caso Magherini

FIRENZE – La Corte di Cassazione ha assolto tre carabinieri dall’accusa di omicidio colposo di Riccardo Margherini, morto a Firenze dopo il suo arresto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014. I tre militari erano stati condannati in primo grado nel luglio 2016 a pene da 7 a 8 mesi di reclusione, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Firenze nell’ottobre 2017.

La sentenza della Suprema Corte (numero 53455-18 emessa il 15 novembre 2018 e depositata in cancelleria il successivo 29 novembre) è stata emessa in via definitiva a chiusura della vicenda giudiziaria. Secondo la Cassazione «il fatto non costituisce reato» escludendo così l’elemento soggettivo della colpa dei tre carabinieri condannati, durante le concitate fasi dell’arresto di Riccardo Magherini e del suo contenimento a terra.

LA CASSAZIONE E’ USCITA DALLE SUE COMPETENZE?

Tra le critiche alla sentenza definitiva, c’è quella secondo cui la Cassazione sarebbe entrata «nel merito» delle vicende oggetto dei due processi di primo e secondo grado (corti di merito), anziché svolgere la sua naturale funzione di «corte di legittimità», chiamata a verificare la corretta applicazione dei principi di legge da parte dei giudici di merito. Tra questo (come prevede il Codice di procedura penale) anche la verifica di «contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» della sentenza impugnata in ultima istanza.

IL PARERE DEL MAGISTRATO QUATTROCCHI

Su questo punto OsservatoreLibero.it ha chiesto un parere tecnico al magistrato Giuseppe Quattrocchi, già procuratore capo della Repubblica di Firenze fino all’ottobre 2013. Ecco la sua risposta.

Giuseppe Quattrocchi

Giuseppe Quattrocchi

«La Corte di Cassazione – dice Quattrocchi – articola con ampiezza di argomentazioni la sua decisione illustrandone le ragioni tutte tecniche che la sorreggono. Annota fin dalla prima parte del suo itinerario motivazionale che le determinazioni assunte non invadono il merito della vicenda, in quanto essa interviene a verificare (ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. e C.P.P.) se l’atto affidato al suo esame abbia esposto le corrette ragioni giuridicamente valide che hanno determinato i giudici e che siano state tenute al riparo da difetti o contraddittorietà della motivazione o evidente illogicità della stessa.

«Orbene, ritiene la Corte Regolatrice che l’esito di questa doverosa operazione di verifica sia sostanzialmente infausta, in quanto la sentenza esaminata (e con essa quella di prime cure in rilevanti passaggi motivazionali) perviene a conclusioni contraddittorie ed illogiche rispetto alle premesse, che attengono le connotazioni della colpa quale contestata e poi ritenuta in sentenza.

«A proposito della quale la Corte sottolinea che avendo i giudici del merito finito con il collocare la penale responsabilità degli imputati non più su elementi di colpa specifica, ma approdando a quello generico della negligenza (legata a condotta propriamente omissiva), deve potersi configurare, ai fini dell’accertamento delle responsabilità, il preciso rimprovero di essersi determinati pur nella prevedibilità dell’evento lesivo.

«Più chiaramente, non avendo i militari provveduto a mutare la posizione nella quale Riccardo Magherini era trattenuto, avrebbero dovuto accorgersi di quali erano le sue reali condizioni, uniformando la loro condotta alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento.

«Da queste premesse muove il ragionamento del Supremo Collegio, che dopo aver sottolineato che la ricerca di prevedibilità ed evitabilità dell’evento – da effettuarsi in concreto – configurano la responsabilità per colpa generica (negligenza) avuto a riferimento il comune “modello di agente”, afferma che a questo paradigma vanno ricondotti i tre militari. I quali per converso (e come la Corte ricorda hanno correttamente affermato i giudici del merito) erano privi delle specifiche competenze mediche, alla luce solo delle quali in sede processuale hanno potuto concludere consulenti e periti dell’Ufficio.

La conclusione che se ne trae è l’impossibilità di configurare in capo agli imputati l’elemento intenzionale del reato, senza la sussistenza del quale non è ravvisabile responsabilità penale».

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LE SENTENZE SUL CASO MAGHERINI

1° grado – La sentenza del Tribunale di Firenze del 13/7/2016 (dispositivo)

2° grado – La sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 19/10/2017 (dispositivo)

3° grado – La sentenza completa della Corte di Cassazione del 15/11/2018

 

Una manifestazione a Firenze contro la sentenza della Cassazione sul caso Magherini

Una manifestazione a Firenze contro la sentenza della Cassazione sul caso Magherini

 

 

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Sandro Addario

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